Regolamento Fondo Salus

di cui all’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR DPR 917/1986  

 

 

In vigore dal 19 Settembre 2024

 

INDICE

Art. 1 – Disposizioni generali

Art. 2 – Adesione al Fondo volontaria/obbligatoria

Art. 3 – Contribuzione

Art. 4 – Decorrenza e cessazione della contribuzione 

Art. 5 – Prestazioni

Art. 6 – Attivazione e cessazione del diritto alle prestazioni

Art. 7 – Esclusione da Fondo Salus

Art. 8 – Decadenza del diritto alle prestazioni

Art. 9 – Prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

Art. 10 Adesione nucleo familiare

Art. 11 – Piani si Assistenza Sanitaria Integrativa

Art. 12– Principi di autoregolamentazione dell’attività di assistenza sanitaria

Art. 13– Quota destinata alla gestione amministrativa

Art. 14 – Decorrenza delle prestazioni sanitarie

Art. 15– Regole generali per l’utilizzo del Fondo

Art. 16 – Esclusioni: principi generali

Art. 17 – Privacy e tutela dei dati personali e particolari

Art. 18 – Norme di rinvio

 

PARTE I: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELL’ENTE

 

Art. 1 – Disposizioni generali
1.1 Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 46 dello statuto di Fondo Salus contiene le norme per il funzionamento dell’Ente, la gestione dell’attività di assistenza sanitaria svolta dallo stesso, nonché le modalità applicative delle disposizioni dello Statuto cui gli iscritti devono attenersi.
L’Ente fornirà agli Iscritti e ai loro aventi diritto l’assistenza sanitaria complementare e anche integrativa del SSN nel rispetto della normativa in vigore sugli enti, casse e fondi sanitari ex decreto legislativo 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni.
1.2 Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art.46 dello Statuto stesso. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dello Statuto.
1.3 Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata. Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto. Possono essere divulgate informazioni relative al Fondo solo in forma di relazione complessiva, ancorché riferita a singole prestazioni o a dati statistici e comunque nel rispetto delle normative vigenti.
1.4 Il Fondo potrà erogare direttamente o affidare in gestione l’intero ciclo di presa in carico, gestione ed erogazione delle prestazioni definite nei propri regolamenti e piani sanitari.
1.5 Potrà inoltre stipulare accordi con mutue, altri fondi sanitari e assicurazioni per l’esternalizzazione del rischio tecnico relativo a parte o all’insieme delle prestazioni contenute nei propri piani sanitari.
1.6 Il Fondo impronta il proprio operato ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, correttezza, responsabilità e miglioramento continuo.
1.7 Il Fondo si impegna a fornire le informazioni agli iscritti effettivi e potenziali in modo chiaro e corretto, non equivoco e coerente con quanto previsto dalla disciplina e dalle norme contrattuali.
1.8 Il Fondo mette a disposizione degli iscritti (attraverso il sito www.fondosalus.it) le informazioni minime per conoscere lo strumento e per avere contezza delle principali caratteristiche.
1.9 Il Fondo comunica con l’iscritto in tutte le principali fasi del rapporto. Rendendo conoscibile all’iscritto l’adesione al Fondo e consultabile lo stato della sua posizione associativa/assicurativa e lo stato delle richieste inoltrate ed evase.
1.10 Il Fondo mette a disposizione dell’iscritto un centro di informazione, attraverso il gestionale del Fondo, il sito web, il call center, strumenti attraverso i quali interloquire per rappresentare le proprie esigenze e i propri reclami.

Art. 2 – Adesione al Fondo volontaria/obbligatoria
2.1 L’iscrizione a Fondo Salus presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche. La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante procedura informatizzata prevista dal Gestionale di Fondo Salus raggiungibile all’indirizzo www.fondosalus.it. Le aziende provvedono all’adesione al FONDO mediante la registrazione sul sito web www.fondosalus.it, direttamente attraverso la selezione di una propria password oppure tramite il consulente esterno o Centro Servizi che fornisce loro il servizio di “Paghe e Contributi”. Nello spazio informatico dedicato è presente una scheda che registra i dati principali dell’azienda e in particolare: la denominazione, il codice fiscale, la matricola Inps, l’indirizzo della sede legale, della sede operativa, le Filiali e le eventuali sedi distaccate, il Ccnl applicato, l’eventuale copresenza di lavoratori dipendenti operanti in diversi settori e i rispettivi Ccnl applicati. Le aziende o chi svolge per loro attività professionale in materia, sono tenuti ad aggiornare le notizie contenute nella scheda, indicando in particolare la persona di riferimento. Le aziende saranno informate di ogni irregolarità relativa alla contribuzione di loro pertinenza. Il sistema informatico consente di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.
2.2 Una volta completata la procedura di adesione mediante la registrazione sul sito web del Fondo, l’iscrizione dei lavoratori dipendenti avviene automaticamente, con il versamento del primo contributo, che deve essere effettuato tramite F24, con il Codice attribuito, e l’invio all’Inps stesso del relativo file Uniemens. L’Inps, a seguito di sottoscrizione di apposita Convenzione trasmetterà i dati al Fondo formalizzando l’iscrizione e la regolarità contributiva. Le istruzioni concernenti le procedure informatiche relative alla contribuzione al FONDO, tramite F24, Codice Inps e la compilazione del relativo UNIEMENS sono allegate al presente Regolamento. Il Fondo informerà il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, irregolarità o ritardi nella contribuzione. L’iscrizione dei dipendenti a Fondo Salus, e il conseguente diritto alle prestazioni, decorre successivamente all’inserimento dei lavoratori nel Gestionale di Fondo Salus con le tempistiche indicate al successivo art. 7 .
Per i dipendenti delle aziende nei cui CCNL è previsto l’obbligo di versamento a Fondo Salus, come chiarito dalle circ. Min Lav. 80/2010 e 43/2010 è un diritto contrattuale di natura retributiva del lavoratore. Pertanto, il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo è tenuto a corrispondere al lavoratore un E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione) dagli importi stabiliti dai rispettivi CCNL di riferimento. L’Elemento Distintivo della retribuzione rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

Art. 3 – Contribuzione
3.1 L’azienda aderente a Fondo Salus può scegliere, per i propri dipendenti, fra 3 diversi Piani Sanitari caratterizzati da un’offerta di prestazioni via via più ampia:

• Piano Bronzo prevede un contributo ordinario fissato in € 12,00 per ciascun dipendente per 12 mensilità, ci cui € 11,00 a carico dell’azienda ed € 1,00 a carico del lavoratore;
• Piano Argento prevede un contributo ordinario fissato in € 15,00 per ciascun dipendente per 12 mensilità, ci cui € 14,00 a carico dell’azienda ed € 1,00 a carico del lavoratore;
• Piano Oro prevede un contributo ordinario fissato in € 18,00 per ciascun dipendente per 12 mensilità, ci cui € 16,00 a carico dell’azienda ed € 2,00 a carico del lavoratore.

Il versamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24, indicando il codice attribuito dall’Inps a Fondo Salus e tramite la compilazione dell’Uniemens di riferimento. La contribuzione al Fondo è dovuta, altresì, per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello Uniemens (DM10).
Le aziende aderenti garantiscono l’intera contribuzione mensile dovuta in misura piena anche nel caso di:

– Tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione (ove il C.C.N.L. lo preveda è consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi);
– Part-time;
– Aspettativa per malattia;
– Congedo parentale;
– Sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell’istituto previdenziale;
– CIG in tutte le sue tipologie.
Eventuali e ulteriori contribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva, saranno disposte a seguito di specifica integrazione del presente Regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, tramite anche eventuali addendi alla Convenzione stipulata con l’INPS.

Art. 4 – Decorrenza e cessazione della contribuzione
4.1 L’obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l’assunzione avviene il primo giorno del mese. Se l’assunzione avviene nel corso del mese, l’obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.
4.2 Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l’obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

Art. 5 – Prestazioni
5.1 Le prestazioni di Fondo Salus potranno essere corrisposte anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e altre entità abilitate dalla legge. Potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo e le finalità del FONDO.
5.2 Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi derivanti dall’inosservanza dello Statuto del FONDO e del presente Regolamento.

Art. 6 – Attivazione e Cessazione dal diritto alle prestazioni
6.1 Fermo restando gli obblighi di contribuzione di cui all’art. 3 del presente regolamento, il diritto alle prestazioni decorre a partire dal primo giorno del quarto mese successivo all’attivazione della copertura.
6.2 La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa determinata, comporta la permanenza dell’obbligo contributivo per l’intero mese in cui si è verificata la cessazione medesima. Il lavoratore, pertanto, ha diritto ad un periodo di copertura sanitaria pari ai mesi di contribuzione complessivamente versata.
6.3 In tutte le ipotesi di cessazione, l’azienda è obbligata a comunicare l’avvenuta variazione della posizione individuale al FONDO, attraverso il sistema informatico dedicato, entro l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto del lavoratore iscritto.
6.4 In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento dei contributi per due mensilità consecutive, FONDO SALUS sospenderà le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e tale sospensione sarà comunicata all’azienda e al dipendente. I contributi dovuti dalle aziende morose, versati con ritardo tale da non poter essere destinati alle originarie coperture sanitarie come previste dal presente Regolamento non potranno essere restituiti e saranno utilizzati in regime solidaristico per l’erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al FONDO.

Art. 7 – Esclusione da FONDO SALUS
7.1 Qualora il FONDO rilevi comportamenti fraudolenti degli iscritti finalizzati ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, può disporre la sospensione dell’iscritto con delibera del Consiglio di Amministrazione, e contemporaneamente avvia specifici accertamenti. La sospensione viene comunicata all’iscritto e all’azienda di appartenenza.
7.2 Con la sospensione cessa, per il corrispondente periodo, il diritto alle prestazioni anche per le pratiche eventualmente in corso di liquidazione. La sospensione può durare per un periodo massimo di sei mesi. In caso di necessità di ulteriori indagini, la sospensione può essere prorogata al massimo per un ulteriore periodo di sei mesi.
7.3 Durante il periodo di sospensione, al fine di assumere le determinazioni di cui al comma successivo, è facoltà del Fondo e/o dei suoi incaricati richiedere all’iscritto ogni altra documentazione, anche medica, eventualmente ritenuta necessaria, nonché procedere a eventuali visite di controllo, anche in corso di ricovero.
7.4 Al termine del periodo di sospensione in relazione alle risultanze degli accertamenti, il Fondo, fatto salvo l’eventuale ricorso alle vie legali, può disporre l’immediata esclusione dell’iscritto con delibera del Consiglio di Amministrazione, informando contestualmente l’azienda di appartenenza, ovvero stabilire il ripristino del diritto alle prestazioni nelle modalità previste al successivo comma. L’esclusione avverrà anche qualora l’iscritto rifiuti di sottoporsi a visita medica ovvero per reiterata assenza alla convocazione a visita (oltre la seconda) e/o di produrre documentazione entro 3 mesi dalla richiesta.
7.5 Qualora si determini il diritto alle prestazioni esse verranno riattivate sin dal momento dell’inizio della sospensione.

Art. 8 – Decadenza del diritto alle prestazioni
8.1 Il diritto alle predette prestazioni si estingue per:
a) Cessazione del rapporto di lavoro dipendente
b) Decesso del dipendente
c) Aspettativa non retribuita né indennizzata
d) Cessazione dell’attività del datore di lavoro
e) Scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di FONDO SALUS
f) Esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.

Al verificarsi di uno dei casi sopra indicati, il diritto alle prestazioni per i lavoratori ed il relativo onere contributivo per il datore di lavoro cessano dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza, se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni dalla causa di cessazione. Diversamente, ferma restando la cessazione delle prestazioni dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza, l’obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione. Nel caso sub b), il diritto al rimborso di eventuali prestazioni effettuate prima del decesso è trasmesso agli eredi del dipendente deceduto. Nel caso sub c), nel caso in cui un dipendente o l’Azienda non optino per il versamento volontario della contribuzione come previsto dal successivo art. 11, al termine dell’aspettativa e dunque al momento del reintegro nel posto di lavoro, le prestazioni sono riattivate dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta comunicazione del reintegro stesso ed il contributo ordinario è dovuto con decorrenza dal mese in cui ha termine l’aspettativa non retribuita. In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.

Art. 9 – Prosecuzione volontaria dei versamenti individuali
9.1 Il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce degli ammortizzatori sociali e trattamenti di disoccupazione previsti dal D. Lgs 22/2015 e successive modifiche. Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita.
Ai fini di cui sopra, il dipendente dovrà presentare apposita richiesta entro tre mesi dalla data di inizio della sospensione ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà delegare l’azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze ovvero effettuare direttamente il versamento sulla base delle distinte di versamento generate all’interno della propria Area Riservata del Gestionale Fondo Salus.
In ogni caso, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento.
Durante i periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l’Azienda non ha l’obbligo della contribuzione a Fondo Salus, salvo che l’azienda medesima, per sua scelta, non prosegua i versamenti.
Qualora l’azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non dovrà chiedere alcuna autorizzazione preventiva. Sarà sufficiente che l’azienda ne dia informativa in occasione della comunicazione mensile dei dati dei dipendenti e continui ad effettuare i versamenti secondo le procedure in atto. Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un’altra azienda, anch’essa tenuta al versamento a Fondo Salus, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal nuovo datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali periodi di sospensione.
L’importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo continuerà ad essere, per tutti i richiedenti, pari al contributo ordinario totale regolarmente versato in costanza di rapporto di lavoro.
Nel caso di periodi di sospensione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (es. cassa integrazione in deroga o aspettativa non retribuita), la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale è concessa per il solo periodo di sospensione e cessa con la ripresa dell’attività. Per i lavoratori in stato di disoccupazione la facoltà di continuare in forma volontaria la contribuzione individuale è concessa per i soli periodi di percezione della relativa indennità.
Per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore dovrà seguire l’apposita procedura online disponibile all’interno della propria Area Riservata del Gestionale Fondo Salus. In caso di sospensione per aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali sarà richiesto dal sistema, in sede di compilazione della richiesta, il periodo della sospensione stessa al fine di permettere al sistema informatico il calcolo dei contributi da versare volontariamente in unica soluzione. Nel caso, invece, di disoccupazione involontaria, verrà richiesta la data di cessazione del rapporto di lavoro e la durata del periodo di eventuale indennizzo, al fine di permettere al sistema informatico di calcolare i contributi da versare in unica soluzione sino al termine dell’anno in corso.
Il versamento, sia nel caso di sospensione che di cessazione dell’attività lavorativa, può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sulla base delle distinte di versamento che verranno generate dal sistema all’interno dell’Area Riservata del dipendente aderente al Fondo.
E’ facoltà del Fondo richiedere copia della documentazione attestante i periodi di disoccupazione o di applicazione degli ammortizzatori sociali.
Ogni comunicazione in materia di contribuzione dovrà essere indirizzata a amministrazione@fondosalus.it

Art. 10 – Adesione Nucleo familiare
È consentita l’iscrizione a Fondo Salus, totalmente a carico del lavoratore, dei componenti del nucleo familiare. L’adesione deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende il coniuge o il convivente more uxorio, i figli minorenni, i figli fiscalmente a carico fino all’età di anni 26, tutti risultanti dallo stato di famiglia. I figli dei dipendenti della stessa Azienda/Associato coniugati o conviventi more uxorio dovranno essere inseriti in copertura esclusivamente nel nucleo del coniuge o convivente con l’età anagrafica maggiore tra i due. Nel caso in cui entrambi i coniugi o conviventi more uxorio siano dipendenti della stessa Azienda e titolari del piano sanitario, non potranno essere inseriti con la qualifica di familiare nel nucleo del rispettivo coniuge o convivente.
L’adesione del nucleo familiare deve essere effettuata contestualmente all’iscrizione del dipendente presso il Fondo o, in alternativa, dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.
L’inclusione di familiari in un momento successivo all’iscrizione o alle predette date è consentita solamente in caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuovo nato o nuova convivenza.
Il lavoratore iscritto a Fondo Salus che intende iscrivere il proprio nucleo familiare deve accedere alla propria Area Riservata su Gestionale Fondo Salus e seguire la procedura prevista per l’adesione del nucleo familiare.
Sulle informazioni autocertificate relative al nucleo familiare, Fondo Salus può in qualunque momento effettuare controlli chiedendo all’iscritto idonea certificazione. Il mancato riscontro determinerà la decadenza del diritto all’assistenza sanitaria del familiare/convivente interessato. La falsa dichiarazione farà, inoltre, incorrere l’iscritto nelle sanzioni civili e penali previste dalla legge.
I contributi annuali di iscrizione del nucleo familiare, a carico del lavoratore, ammontano, relativamente a quanto previsto nelle tabelle dei Piani Sanitari:

 

Il versamento della contribuzione utile all’estensione della polizza al nucleo familiare va effettuato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario sulla base dell’apposita distinta di versamento che viene generata all’interno dell’Area Riservata al dipendente su Gestionale Fondo Salus.

Art. 11 – Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa
11.1 I piani sanitari costituiscono il documento che definisce le prestazioni sanitarie alle quali potranno accedere gli utenti del Fondo. La loro redazione potrà essere affidata ad uno o più membri del Fondo oppure a consulenti esterni. Il CDA approva ed aggiorna con specifica delibera che diviene parte integrante del presente Regolamento, i Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendenti definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione. Il CDA può deliberare, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, la quota contributiva da destinare per le prestazioni di assistenza sanitaria a valere sull’anno successivo. Il CDA ha la facoltà di stabilire l’importo e le modalità di versamento dei contributi per la copertura dei piani sanitari e/o forme assistenziali all’interno delle convenzioni di adesione all’ente o ancora di specifici regolamenti.
I contributi versati rientrano tra le somme previste dal D. Lgs. 314/1997 e dall’art. 51 D.P.R. 917/1986, non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente e pertanto non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

PARTE II: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI EROGATE

Art.12 – Principi di autoregolamentazione dell’attività di assistenza sanitaria
Il Fondo, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di assistenza sanitaria svolta verso gli utenti agirà secondo il criterio di non selezione dei rischi e di non discriminazione per condizioni soggettive e individuali. Esso potrà avvalersi di regole prudenziali generali per garantire la sostenibilità della gestione mutualistica del rischio quali, ad esempio, la definizione di un limite di età all’ammissione e l’introduzione di limiti (periodi di aspettativa o carenze) all’erogazione delle prestazioni al fine di contenere le adesioni opportunistiche.
Il Fondo, quale soggetto privato, esercitando funzioni e attività di interesse pubblico specificatamente nell’ambito dell’assistenza sanitaria, stante le finalità della normativa relativa ai fondi sanitari, ricerca nell’esecuzione della propria attività di erogare prestazioni che siano complementari ed integrative a quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso i LEA.

Art.13 – Quota destinata alla gestione amministrativa
15.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare in occasione dell’approvazione del budget annuale, periodico o ogni qualvolta sia necessario la quota della contribuzione destinata alla gestione amministrativa del Fondo e della sua ramificazione territoriale attraverso il servizio denominato” Salus Point”.

Art. 14 – Decorrenza delle prestazioni sanitarie
14.1 I piani sanitari predisposti decorrono a contare dalle 00.00 del 01 gennaio alle 23.59 del 31 dicembre di ogni anno, se non diversamente disposto dal singolo piano sanitario.

Art. 15 – Regole generali per l’utilizzo dell’Ente
15.1 Se non diversamente disposto dal singolo piano sanitario, dalla convenzione di adesione, da circolari emanate dal Fondo stesso, l’intera gestione della posizione dell’utente avviene online, mediante piattaforma web specificamente dedicata con area riservata per ogni utente.
I piani sanitari potranno prevedere massimali, franchigie, percentuali di copertura, richiedere ai fini dell’erogazione dei rimborsi l’invio di documentazione probatoria quale a solo titolo esemplificativo e non esaustivo impegnative e prescrizioni mediche, ticket, fatture, cartelle cliniche.
Avverso i provvedimenti del Fondo in materia anagrafico-contributiva e di prestazioni, gli iscritti e le aziende hanno facoltà di proporre ricorso a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo PEC, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, fornendo ogni documento ed elemento di valutazione. Il Fondo fornisce, tutte le informazioni utili per la presentazione dei reclami, valorizzando il ruolo del sito internet.

Art. 16 – Esclusioni: principi generali
16.1 Se non diversamente disposto da ogni singolo piano sanitario costituiscono principi di esclusione generale dalle prestazioni/rimborsi previsti dal Fondo:
– cure o applicazioni o chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico;
– agopuntura, ove non praticata da medico iscritto all’ordine professionale;
– vaccini di qualsiasi natura;
– pap-test, test covid e altre forme di test/tamponi di ogni natura e genere;
– cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico); di proprie azioni delittuose; dell’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore, in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; della partecipazione, a titolo professionale e comunque non dilettantistico, a competizioni sportive, comprese le relative prove;
– conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
– cure termali ed idropiniche, ad esclusione del ticket;
– medicinali, protesi e ausili medici;
– cure omeopatiche;
– ricoveri presso stabilimenti termali, case di riposo e in cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
– trattamenti fisioterapici e riabilitativi effettuati presso palestre, club ginnico-sportivi;
– studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere;
– l’indennità di diaria nel caso di ricoveri domiciliari.

Art. 17 – Privacy e tutela dei dati personali e particolari
17.1 Tutti i dati personali conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di Fondo Salus secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento EU 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 – Norme di rinvio
18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dello Statuto e le delibere assembleari e del consiglio di amministrazione nonché le circolari eventuali emesse dal Fondo stesso.

Assistenza Sanitaria Integrativa

Supporto e prima assistenza

Per gli Iscritti:

dal lunedì al venerdì, 9:00-12:00 e 15:00-18:30

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Per le Aziende:

lunedì e giovedì, 9:00-12:00 e 15:00-18:30

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